Le attività antincendio a rischio alto (Livello 3), definite dal D.M. 02/09/2021,, riguardano luoghi con elevata probabilità di incendio e propagazione, presenza di sostanze infiammabili, impianti complessi o alto affollamento. Richiedono una formazione obbligatoria degli addetti di 16 ore con test finale, gestione specialistica delle emergenze e un rapporto di circa 1 addetto ogni 10 lavoratori.
La normativa specifica prevede procedure di sicurezza stringenti e la valutazione del rischio incendio nel DVR aziendale.
Le attività antincendio a rischio medio (o livello 2 secondo D.M. 02/09/2021) riguardano luoghi con presenza significativa di persone o sostanze infiammabili, dove la propagazione di un incendio è limitata.
Le attività a basso rischio di incendio (ora classificate Livello 1 secondo il DM 3 settembre 2021) sono contesti con sostanze poco infiammabili, bassa probabilità di sviluppo incendi e propagazione limitata.
Richiedono un corso per addetti antincendio di 4 ore (con 2 ore di aggiornamento quinquennale), rivolto ad attività con meno di 100 occupanti, superficie < 1.000 \(m^{2}\), e assenza di materiali pericolosi in grandi quantità.
Queste attività includono piccoli uffici, negozi, e contesti produttivi non soggetti a R.T.V. (Regole Tecniche Verticali) specifiche o agli elenchi del DPR 151/2011.
Tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro rientra la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e smi).
L’art. 2 del Testo Unico definisce la:
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Quindi, come previsto nell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è denominato DVR – Documento di Valutazione dei Rischi.
Indipendentemente dal settore di attività, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore nell’organico.
Per lavoratore il Testo Unico individua: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi riferiti a:
con l’immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, deve contenere, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e smi:
Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del DVR devono essere effettuate dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il DVR viene sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente ove nominato, e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Tra le sanzioni a carico del Datore di Lavoro:
Inoltre, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi rientra tra le violazioni che espongono a rischi di carattere generale, per le quali gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Sono previste inoltre sanzioni a carico del Datore di Lavoro per il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, e per la mancata redazione/aggiornamento del D.V.R. in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del R.L.S., in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente.
Di seguito un esempio di struttura per un Documento di Valutazione dei Rischi:
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) vengono spesso, erroneamente, confusi tra loro.
DUVRI e DVR partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi: in alcuni casi, quindi, il DUVRI può anche prendere spunto dai DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività che sono legate a rischi interferenziali.
A differenza del DVR, infatti, il DUVRI non è associato a un’azienda ma ad un’attività specifica (che coinvolge più soggetti). Cambiano, dunque, anche le modalità di aggiornamento del documento, visto che per i rischi interferenziali andrà adeguato a seconda dell’andamento dei lavori o dei servizi.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, invece, va rivisto in funzione delle modifiche e cambiamenti legati ai processi produttivi aziendali, o in caso di valutazioni specifiche con scadenza prefissata.
Diversi sono, inoltre, anche i soggetti responsabili della redazione dei due documenti:
La valutazione e il relativo documento devono essere immediatamente rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di:
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre, alcune valutazioni specifiche hanno scadenze definite direttamente dalla norma tecnica cui si riferiscono. Per esempio la valutazione del rischio rumore ha una durata di 4 anni.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, su supporto informatico.
Come previsto dal comma 2, art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Ecco i dettagli dei livelli di primo soccorso:
Aggiornamenti (ogni 3 anni):
L’estintore ideale per un quadro elettrico è quello ad anidride carbonica (\(\text{CO}{2}\)), solitamente da 2 o 5 kg, identificabile dalla bombola rossa con ogiva grigia.
È preferibile perché la \(\text{CO}{2}\) è isolante, non danneggia le apparecchiature elettroniche, non lascia residui e spegne incendi di classe B e C.
Caratteristiche principali:
Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è una procedura gestita dai Vigili del Fuoco per le attività soggette a normativa antincendio, attestando la sicurezza di un edificio e il rispetto delle norme dopo un sopralluogo, e si ottiene presentando una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con progetto tecnico e documentazione asseverata da professionista abilitato, con rinnovo periodico ogni 5 o 10 anni a seconda del rischio.
Definizione: Un documento che certifica la conformità di un’attività (aziende, luoghi di lavoro, ecc.) alle normative antincendio, garantendo la sicurezza di persone e beni.
Rilasciato da: Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dopo verifica della conformità.
È obbligatorio solo per le attività elencate nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, suddivise in categorie A, B, C in base a dimensione, settore e complessità.
Rilascio CPI: Se l’esito è positivo, il CPI viene rilasciato entro 15 giorni dalla visita, attestando la conformità.
Il rischio antincendio in uno stabilimento balneare è generalmente classificato come elevato o medio. Nonostante la vicinanza all’acqua, queste strutture presentano vulnerabilità specifiche dovute ai materiali utilizzati e alle attività svolte.
Secondo il D.M. 3 settembre 2021 e il D.P.R. 151/2011, i gestori devono garantire:
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, introduce novità significative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, con un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento.
La verifica dell’apprendimento per il corso da datore di lavoro è obbligatoria e deve essere effettuata al termine del percorso formativo. Le modalità specifiche sono state ridefinite dal nuovo Accordo Stato Regioni del 2025, che ha introdotto requisiti più stringenti per assicurare l’efficacia della formazione.
Le domande vertono sugli argomenti trattati durante il corso, che includono:
I quiz includono domande relative a:
Per trovare esempi specifici di test, si possono cercare online quiz sul D.Lgs 81/08, spesso disponibili sui siti di enti di formazione o sindacali.
Queste disposizioni mirano a garantire una formazione più uniforme, tracciabile e di maggiore efficacia su tutto il territorio nazionale.
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025), la formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) mantiene una durata base di 32 ore. L’aggiornamento, obbligatorio per aziende con meno di 15 dipendenti, viene gestito dalla contrattazione collettiva, con proposte di 10 ore, spesso integrando l’aggiornamento lavoratori.
Ecco i dettagli salienti sull’aggiornamento RLS nel nuovo quadro normativo:
Società proponente: Chemichal S.p.A., con sede legale in Teana (PZ), Via Vico III° Santa Sofia, snc – P.IVA 01787260767
Data di entrata in vigore: 09/12/2025
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La presente offerta commerciale denominata “HaccpOK-Christmas-Gift” è promossa da Chemichal S.p.A. e prevede, a fronte della sottoscrizione di un abbonamento al Gestionale HaccpOK della durata minima di 24 mesi, la fornitura dei seguenti benefici:
a) concessione in omaggio dell’etichettatrice HaccpOKPRINT;
b) applicazione di uno sconto del 50% sui servizi di consulenza e formazione in materia di HACCP e Sicurezza sul Lavoro.
2.1. L’offerta si attiva al momento dell’acquisto tramite i canali ufficiali (sito web o rete commerciale autorizzata).
2.2. Entro 24 ore dall’acquisto, il Cliente sarà contattato dal reparto commerciale di Chemichal S.p.A. per la definizione dell’offerta personalizzata e per l’applicazione dello sconto previsto.
2.3. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte dell’etichettatrice HaccpOKPRINT.
3.1. L’abbonamento al Gestionale HaccpOK ha durata minima obbligatoria di 24 (ventiquattro) mesi.
3.2. Il Cliente si impegna a mantenere attivo il servizio per l’intera durata del vincolo contrattuale.
4.1. Lo sconto del 50% è applicabile esclusivamente ai servizi forniti da Chemichal S.p.A., nello specifico:
4.2. I contratti relativi ai servizi sopra elencati devono essere saldati al momento della consegna della documentazione, sia essa in formato digitale o cartaceo.
4.3. Tale sconto non è cumulabile con altre offerte o promozioni.
5.1. In caso di recesso anticipato da parte del Cliente prima della scadenza dei 24 mesi:
a) sarà applicata una penale di €120 relativa alla cessazione del servizio Gestionale HaccpOK;
b) il Cliente perderà il diritto allo sconto del 50% e sarà pertanto tenuto a corrispondere l’intero valore dei servizi forniti, secondo la fattura emessa da Chemichal S.p.A.;
c) il Cliente dovrà restituire l’etichettatrice HaccpOKPRINT integra, perfettamente funzionante, completa di imballo originale e di tutti gli accessori, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso;
d) le spese di spedizione per la restituzione saranno a carico esclusivo del Cliente;
e) qualora l’etichettatrice risulti danneggiata, mancante di componenti o non funzionante, verrà applicata un’ulteriore penale pari a €150.
5.2. Il mancato adempimento delle condizioni sopra indicate comporta la decadenza di ogni beneficio della promozione e l’obbligo di rimborso dei valori economici derivanti dagli sconti applicati.
6.1. Il Cliente si impegna a:
7.1. Chemichal S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti derivanti da uso improprio del Gestionale HaccpOK o dell’etichettatrice fornita.
7.2. Eventuali malfunzionamenti imputabili a incuria o uso scorretto rimangono responsabilità del Cliente.
8.1. Chemichal S.p.A. si riserva il diritto di modificare, sospendere o annullare la presente offerta in qualsiasi momento, senza preavviso, fermo restando che tali modifiche non avranno effetto sui contratti già conclusi.
9.1. Il trattamento dei dati personali del Cliente avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell’informativa privacy pubblicata sui canali ufficiali di Chemichal S.p.A.
10.1. La presente offerta è regolata dalla legge italiana.
10.2. Per tutte le controversie inerenti all’interpretazione, esecuzione e validità dei presenti Termini e Condizioni, è competente in via esclusiva il Foro di Lagonegro (PZ).
L’acquisto dell’offerta comporta l’accettazione integrale e senza riserva dei presenti Termini e Condizioni, che il Cliente dichiara di aver letto, compreso e approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento alle clausole relative a: