Prontuario Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Tipologie di Azienda

Azienda a Valutazione Rischio Alto

Le attività antincendio a rischio alto (Livello 3), definite dal D.M. 02/09/2021,, riguardano luoghi con elevata probabilità di incendio e propagazione, presenza di sostanze infiammabili, impianti complessi o alto affollamento. Richiedono una formazione obbligatoria degli addetti di 16 ore con test finale, gestione specialistica delle emergenze e un rapporto di circa 1 addetto ogni 10 lavoratori.

Esempi di Attività ad Alto Rischio (Livello 3)
  • Industrie e Depositi: Chimiche, petrolifere, siderurgiche, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche.
  • Strutture Ricettive e Sanitarie: Alberghi con oltre 200 posti letto, ospedali e case di cura.
  • Luoghi Pubblici e Commercio: Attività commerciali con superficie superiore a 10.000 m², edifici storici, locali di spettacolo con oltre 100 posti, aerostazioni e stazioni.
  • Infrastrutture e Cantieri: Metropolitane, cantieri in sotterraneo, interporti.
Obblighi del Datore di Lavoro e Formazione
  • Corso di Formazione (16 ore): Include teoria e prove pratiche di spegnimento con estintori e idranti.
  • Aggiornamento: Obbligatorio per mantenere la validità dell’attestato.
  • Gestione: Designazione addetti antincendio proporzionata al rischio (es. un addetto ogni 10 dipendenti) e nomina per ogni turno.
  • Compiti Addetti: Valutazione dell’emergenza, attivazione allarme, evacuazione, uso presidi antincendio.

La normativa specifica prevede procedure di sicurezza stringenti e la valutazione del rischio incendio nel DVR aziendale.

Le attività antincendio a rischio medio (o livello 2 secondo D.M. 02/09/2021) riguardano luoghi con presenza significativa di persone o sostanze infiammabili, dove la propagazione di un incendio è limitata.

  • È obbligatorio il corso di formazione di 8 ore per addetti con prova pratica e aggiornamento quinquennale.
  • Esempi di Attività: Uffici, scuole, alberghi, aziende del settore agricolo, trasporti, magazzinaggio e industrie (tessili, alimentari, metalmeccaniche).

Le attività a basso rischio di incendio (ora classificate Livello 1 secondo il DM 3 settembre 2021) sono contesti con sostanze poco infiammabili, bassa probabilità di sviluppo incendi e propagazione limitata. 

Richiedono un corso per addetti antincendio di 4 ore (con 2 ore di aggiornamento quinquennale), rivolto ad attività con meno di 100 occupanti, superficie < 1.000 \(m^{2}\), e assenza di materiali pericolosi in grandi quantità.

Caratteristiche delle Attività a Rischio Basso
  • Affollamento: Complessivo non superiore a 100 occupanti. Superficie: Lorda non superiore a 1.000 \(m^{2}\).
  • Piani: Quota compresa tra -5 metri e 24 metri.
  • Materiali: Non si detengono o trattano sostanze combustibili o pericolose in quantità significative. Carico d’incendio: Specifico, in linea generale, \(q_{f}<900\text{\ MJ/m}^{2}\). 

Queste attività includono piccoli uffici, negozi, e contesti produttivi non soggetti a R.T.V. (Regole Tecniche Verticali) specifiche o agli elenchi del DPR 151/2011.

Obblighi Datore del Lavoro

Obblighi del Datore di Lavoro

Tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro rientra la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e smi).

Cos’è la valutazione del rischio

L’art. 2 del Testo Unico definisce la:

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Quindi, come previsto nell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Chi deve effettuare la valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.

Che cosa è il DVR

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è denominato DVR – Documento di Valutazione dei Rischi.

Quando è obbligatorio il DVR

Indipendentemente dal settore di attività, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore nell’organico.

Per lavoratore il Testo Unico individua: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi riferiti a:

  • misure di prevenzione e protezione attuate,
  • programma di miglioramento,
  • procedure per l’attuazione delle misure,
  • nominativo del RSPP, RLS, Medico Competente
  • mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici

con l’immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, deve contenere, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e smi:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Chi redige il DVR

Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del DVR devono essere effettuate dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi firma il DVR

Il DVR viene sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente ove nominato, e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Qual è la sanzione a carico del Datore di Lavoro se non effettua la valutazione dei rischi della sua azienda

Tra le sanzioni a carico del Datore di Lavoro:

  • Per l’omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40 €
  • Per la redazione incompleta del D.V.R. (omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28), è punito con l’ammenda da 1.096,00 € a 4.384,00 €

Inoltre, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi rientra tra le violazioni che espongono a rischi di carattere generale, per le quali gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Sono previste inoltre sanzioni a carico del Datore di Lavoro per il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, e per la mancata redazione/aggiornamento del D.V.R. in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del R.L.S., in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente.

Qual è la struttura del DVR

Di seguito un esempio di struttura per un Documento di Valutazione dei Rischi:

  • Dati identificativi aziendali: ragione sociale, contatti aziendali, indirizzo di tutte le sedi, tipologia di attività svolta, codice ATECO, numero dipendenti, dati anagrafici del Datore di Lavoro e di eventuali suoi formalmente delegati per compiti di sicurezza sul lavoro, planimetria (riportante anche i macchinari e gli impianti utilizzati e la loro collocazione)
  • Organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle persone facenti parte del servizio di prevenzione e protezione (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti alla Gestione delle Emergenze).
  • Descrizione dei luoghi di lavoro: descrizione di tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
  • Descrizione dei processi produttivi ed identificazione delle mansioni
  • descrizione delle diverse fasi del processo produttivo con elenco degli impianti presenti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, delle sostanze chimiche impiegate;
  • identificazione delle mansioni ed elenco dei lavoratori suddiviso per mansioni, associando a ciascun lavoratore i rischi principali a cui è esposto;
  • Criteri di valutazione dei rischi: la valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.
  • Analisi e valutazione dei rischi
  • Verifica dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi
  • Verifica delle macchine ed attrezzature
  • Sorveglianza sanitaria
  • Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • Elenco mansioni per rischi specifici
  • Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Qual è la differenza tra DVR e DUVRI

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) vengono spesso, erroneamente, confusi tra loro.
DUVRI e DVR partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi: in alcuni casi, quindi, il DUVRI può anche prendere spunto dai DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività che sono legate a rischi interferenziali.

A differenza del DVR, infatti, il DUVRI non è associato a un’azienda ma ad un’attività specifica (che coinvolge più soggetti). Cambiano, dunque, anche le modalità di aggiornamento del documento, visto che per i rischi interferenziali andrà adeguato a seconda dell’andamento dei lavori o dei servizi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, invece, va rivisto in funzione delle modifiche e cambiamenti legati ai processi produttivi aziendali, o in caso di valutazioni specifiche con scadenza prefissata.

Diversi sono, inoltre, anche i soggetti responsabili della redazione dei due documenti:

  • per il DVR è sempre il datore di lavoro (che non può delegare tale attività)
  • per il DUVRI è il committente dell’appalto, che può coincidere o meno con il datore di lavoro.
Il DVR ha una data di scadenza?

La valutazione e il relativo documento devono essere immediatamente rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di:

  • modifiche del processo produttivo
  • modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre, alcune valutazioni specifiche hanno scadenze definite direttamente dalla norma tecnica cui si riferiscono. Per esempio la valutazione del rischio rumore ha una durata di 4 anni.

Dove si custodisce il DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, su supporto informatico.

Cosa significa “data certa” del DVR

Come previsto dal comma 2, art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Addetto di Primo Soccorso

Indicazioni Generali

Ecco i dettagli dei livelli di primo soccorso:

  • Gruppo A (Alto Rischio – 16 ore): Aziende con alto indice infortunistico INAIL, centrali termoelettriche, laboratori nucleari, aziende estrattive, produttori di esplosivi, o aziende con oltre 5 lavoratori.
  • Gruppo B (Medio Rischio – 12 ore): Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • Gruppo C (Basso Rischio – 12 ore): Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A (es. uffici).

Aggiornamenti (ogni 3 anni):

  • Gruppo A: 6 ore.
  • Gruppi B e C: 4 ore.

Rischio Antincendio

Indicazioni Generali sugli Estintori

L’estintore ideale per un quadro elettrico è quello ad anidride carbonica (\(\text{CO}{2}\)), solitamente da 2 o 5 kg, identificabile dalla bombola rossa con ogiva grigia.

È preferibile perché la \(\text{CO}{2}\) è isolante, non danneggia le apparecchiature elettroniche, non lascia residui e spegne incendi di classe B e C. 

Caratteristiche principali: 

  • Azione: Il gas \(\text{CO}_{2}\) raffredda e toglie ossigeno, spegnendo l’incendio.
  • Posizionamento: Deve essere collocato vicino al quadro elettrico, visibile e facilmente accessibile.
  • Sicurezza: Durante l’uso, prestare attenzione al rischio di ustioni da freddo a causa del getto a circa \(-78\text{\ }^{\circ }\text{C}\).
 
In un ristorante, l’estintore fondamentale per la cucina è quello di Classe F (a schiuma o chimico umido), specifico per oli e grassi da cottura.
 
È indispensabile abbinare estintori a CO2 (anidride carbonica) per le apparecchiature elettriche e assicurarsi di avere la corretta tipologia (spesso polvere o schiuma) per le sale. 
 
Tipologie di Estintori
 
Estintore Classe F (Schiuma/Chimico Umido): Progettato per fuochi di oli e grassi vegetali/animali (friggitrici, pentole). Raffredda e soffoca le fiamme, ideale per cucine professionali.
 
Estintore a CO2 (Anidride Carbonica): Perfetto per incendi su quadri elettrici, forni e frigoriferi, poiché non lascia residui e non danneggia i macchinari.
 
Estintori a Polvere: Comunemente usati per la classe A (solidi) e B (liquidi), adatti per le zone di sala e magazzino. 
 
Consigli per la sicurezza: Si consiglia di installare estintori da 3 o 6 litri, dotati di pistola per l’erogazione.
 
La manutenzione deve essere periodica (semestrale) per garantire il funzionamento.
Formare il personale sull’uso corretto degli estintori in caso di emergenza.

Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è una procedura gestita dai Vigili del Fuoco per le attività soggette a normativa antincendio, attestando la sicurezza di un edificio e il rispetto delle norme dopo un sopralluogo, e si ottiene presentando una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con progetto tecnico e documentazione asseverata da professionista abilitato, con rinnovo periodico ogni 5 o 10 anni a seconda del rischio.

Cos’è il CPI e chi lo rilascia

Definizione: Un documento che certifica la conformità di un’attività (aziende, luoghi di lavoro, ecc.) alle normative antincendio, garantendo la sicurezza di persone e beni.
Rilasciato da: Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dopo verifica della conformità.

Quando è obbligatorio

È obbligatorio solo per le attività elencate nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, suddivise in categorie A, B, C in base a dimensione, settore e complessità.

Come si ottiene (iter)
  1. Valutazione: Il titolare verifica se l’attività è soggetta a CPI.
  2. Progettazione: Un tecnico abilitato elabora il progetto antincendio.
  3. Presentazione SCIA: Viene presentata la SCIA antincendio, completa di relazione tecnica, planimetrie e dichiarazioni di conformità, al Comando dei VVF.
  4. Sopralluogo: I Vigili del Fuoco effettuano una visita tecnica per i controlli.
  5. Rilascio CPI: Se l’esito è positivo, il CPI viene rilasciato entro 15 giorni dalla visita, attestando la conformità.

Validità e rinnovo
  • Validità: Generalmente 5 anni, ma può essere 10 anni per alcune attività a basso rischio.
  • Rinnovo: Si effettua inviando una dichiarazione di permanenza dei requisiti di sicurezza prima della scadenza, con adempimenti e periodicità che variano in base alla categoria dell’attività.

Il rischio antincendio in uno stabilimento balneare è generalmente classificato come elevato o medio. Nonostante la vicinanza all’acqua, queste strutture presentano vulnerabilità specifiche dovute ai materiali utilizzati e alle attività svolte.

Principali Fattori di Rischio
  1. Materiali Combustibili: La presenza massiccia di legno, paglia, plastica e tessuti (ombrelloni, lettini, gazebo) facilita la propagazione rapida delle fiamme.
  2. Attività di Ristorazione: L’uso di cucine, braci e impianti a gas nelle zone ristoro aumenta sensibilmente la probabilità di innesco.
  3. Impianti Elettrici: L’esposizione costante a salsedine e umidità può deteriorare i cavi, causando cortocircuiti.
  4. Affollamento: L’alta densità di persone, specialmente durante eventi serali o spettacoli, complica le operazioni di evacuazione.
Adempimenti e Normativa 2025

Secondo il D.M. 3 settembre 2021 e il D.P.R. 151/2011, i gestori devono garantire:

  1. Valutazione del Rischio: Documento obbligatorio che analizza le specificità della struttura.
  2. Mezzi di Estinzione: Presenza di estintori portatili (manutenuti ogni 6 mesi) e, in base alle dimensioni, di idranti o impianti sprinkler.
  3. Formazione Addetti: Obbligo di nominare e formare personale per la gestione delle emergenze tramite corsi antincendio specifici.
  4. Piano di Emergenza e Vie di Fuga: Percorsi di uscita chiaramente segnalati e liberi da ostacoli (come lettini o attrezzature).
  5. Segnaletica: Cartellonistica per indicare i presidi antincendio e le norme di comportamento.
Attività Particolari
  1. Eventi e Spettacoli: Per intrattenimenti serali o danzanti che superano la normale attività accessoria, si applicano le norme più stringenti del TULPS (art. 80), che richiedono verifiche della Commissione di Vigilanza.
  2. Falò in spiaggia: Di norma vietati negli stabilimenti privati per l’alto rischio di propagazione del fuoco a frasche e strutture infiammabili.

Novità Normative

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

DATORE DI LAVORO

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, introduce novità significative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, con un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento.

Le principali novità includono:
  • Formazione prima dell’inizio dell’attività: Viene eliminata la possibilità, precedentemente prevista, di completare la formazione dei lavoratori neoassunti entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione deve essere completata prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa.
  • Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: Per la prima volta, è stato introdotto un corso obbligatorio specifico per tutti i datori di lavoro, anche indipendentemente dal ruolo di RSPP. Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, suddivisa in un modulo giuridico-normativo e un modulo sull’organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

La verifica dell’apprendimento per il corso da datore di lavoro è obbligatoria e deve essere effettuata al termine del percorso formativo. Le modalità specifiche sono state ridefinite dal nuovo Accordo Stato Regioni del 2025, che ha introdotto requisiti più stringenti per assicurare l’efficacia della formazione.

Modalità e Requisiti delle Verifiche
  • Tipologia di verifica: Generalmente consiste in un test a risposta multipla o in un colloquio.
  • Corso Base: Per il corso base (della durata minima di 16 ore, a seconda del livello di rischio), la verifica prevede un test di almeno 30 domande a risposta multipla.
  • Corso di Aggiornamento: Per i corsi di aggiornamento (durata minima 6 ore ogni 5 anni), il test deve contenere almeno 10 domande.
  • Superamento del test: L’esito positivo si ottiene rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande totali.
  • Obbligo di Efficacia: L’Accordo del 2025 introduce anche un nuovo obbligo per il datore di lavoro: verificare l’efficacia della formazione a distanza di 6-12 mesi dal corso, per accertare il reale cambiamento nei comportamenti e nelle pratiche lavorative.
Contenuti delle Verifiche

Le domande vertono sugli argomenti trattati durante il corso, che includono:

  • Contenuto giuridico-normativo (D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
  • Gestione e organizzazione della sicurezza.
  • Individuazione e valutazione dei rischi specifici.
  • Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Esempi Generici di Domande

I quiz includono domande relative a:

  • Ruoli e responsabilità delle figure della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Preposto, Lavoratori, Medico Competente).
  • Obblighi dei lavoratori (es. sottoporsi ai controlli sanitari).
  • Gestione delle emergenze (incendi, pronto soccorso).
  • Rischi specifici legati all’attività lavorativa (es. rischio elettrico, rischio chimico, uso di videoterminali).

Per trovare esempi specifici di test, si possono cercare online quiz sul D.Lgs 81/08, spesso disponibili sui siti di enti di formazione o sindacali.

  •  Accorpamento degli accordi: Il nuovo Accordo è un testo unico che rivisita, modifica e accorpa i precedenti accordi del 2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro RSPP), del 2012 (attrezzature di lavoro) e del 2016 (RSPP e ASPP), semplificando il quadro normativo.
  • Verifiche di apprendimento obbligatorie: Sono introdotte modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorie e standardizzate per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento.
  • Formazione per spazi confinati: Vengono specificati i requisiti per la formazione obbligatoria rivolta a chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati (D.P.R. 177/2011), con un corso di 12 ore minime (4 teoria + 8 pratica).
  • E-learning: L’uso dell’e-learning è consentito per l’aggiornamento, ma non per la formazione di base di alcune figure, come i datori di lavoro RSPP o i lavoratori ad alto rischio.
  • Aggiornamento per i preposti: L’aggiornamento per i preposti diventa biennale (ogni due anni) e non può essere svolto in e-learning.

Queste disposizioni mirano a garantire una formazione più uniforme, tracciabile e di maggiore efficacia su tutto il territorio nazionale.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)

Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025), la formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) mantiene una durata base di 32 ore. L’aggiornamento, obbligatorio per aziende con meno di 15 dipendenti, viene gestito dalla contrattazione collettiva, con proposte di 10 ore, spesso integrando l’aggiornamento lavoratori.

Ecco i dettagli salienti sull’aggiornamento RLS nel nuovo quadro normativo:

  • Durata e modalità: Il percorso formativo per RLS mantiene la struttura classica di 32 ore, con un forte accento sulla formazione continua e la necessità di adeguarsi ai rischi specifici.
  • Aggiornamento RLS: Per le aziende sotto i 15 dipendenti, l’aggiornamento è obbligatorio, con durata definita dai CCNL e proposte, in assenza di indicazioni specifiche, di circa 10 ore, spesso comprensive dell’aggiornamento lavoratori.
  • Periodo transitorio: È previsto un periodo di 12 mesi (dalla pubblicazione del 24 maggio 2025) per l’adeguamento alle nuove disposizioni, consentendo la validità dei corsi preesistenti.
  • Novità generali: L’Accordo 2025 introduce limiti più stringenti, come un massimo di 30 partecipanti per aula e l’obbligo di frequentare almeno il 90% delle ore per ottenere l’attestato.
    La formazione per i lavoratori resta un credito formativo permanente, con la formazione specifica che mantiene una periodicità quinquennale di 6 ore.

TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA

“HaccpOK-Christmas-Gift”

Società proponente: Chemichal S.p.A., con sede legale in Teana (PZ), Via Vico III° Santa Sofia, snc – P.IVA 01787260767

Data di entrata in vigore: 09/12/2025

1. Oggetto dell’Offerta

La presente offerta commerciale denominata “HaccpOK-Christmas-Gift” è promossa da Chemichal S.p.A. e prevede, a fronte della sottoscrizione di un abbonamento al Gestionale HaccpOK della durata minima di 24 mesi, la fornitura dei seguenti benefici:
a) concessione in omaggio dell’etichettatrice HaccpOKPRINT;
b) applicazione di uno sconto del 50% sui servizi di consulenza e formazione in materia di HACCP e Sicurezza sul Lavoro.


2. Modalità di Attivazione

2.1. L’offerta si attiva al momento dell’acquisto tramite i canali ufficiali (sito web o rete commerciale autorizzata).
2.2. Entro 24 ore dall’acquisto, il Cliente sarà contattato dal reparto commerciale di Chemichal S.p.A. per la definizione dell’offerta personalizzata e per l’applicazione dello sconto previsto.
2.3. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte dell’etichettatrice HaccpOKPRINT.


3. Durata e Vincolo Contrattuale

3.1. L’abbonamento al Gestionale HaccpOK ha durata minima obbligatoria di 24 (ventiquattro) mesi.
3.2. Il Cliente si impegna a mantenere attivo il servizio per l’intera durata del vincolo contrattuale.


4. Servizi Inclusi e Scontistica

4.1. Lo sconto del 50% è applicabile esclusivamente ai servizi forniti da Chemichal S.p.A., nello specifico:

  • Servizi di Consulenza HACCP
    • Redazione Manuale HACCP
    • Analisi di Laboratorio
    • Formazione al Personale Alimentarista
    • Assistenza e Consulenza dei nostri tecnici
  • Servizi relativi alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/2008).
    • Valutazione dei Rischi Aziendali e redazione Documento di Valutazione dei Rischi
    • Formazione Figure Responsabili Aziendali (DLSPP/RSPP, Addetto Primo Soccorso, Addetto Antincendio, RLS, Preposto Aziendale)
    • Formazione Generale e Specifica per Lavoratori
    • Monitoraggio Legionella

4.2. I contratti relativi ai servizi sopra elencati devono essere saldati al momento della consegna della documentazione, sia essa in formato digitale o cartaceo.
4.3. Tale sconto non è cumulabile con altre offerte o promozioni.


5. Recesso Anticipato e Penali

5.1. In caso di recesso anticipato da parte del Cliente prima della scadenza dei 24 mesi:
a) sarà applicata una penale di €120 relativa alla cessazione del servizio Gestionale HaccpOK;
b) il Cliente perderà il diritto allo sconto del 50% e sarà pertanto tenuto a corrispondere l’intero valore dei servizi forniti, secondo la fattura emessa da Chemichal S.p.A.;
c) il Cliente dovrà restituire l’etichettatrice HaccpOKPRINT integra, perfettamente funzionante, completa di imballo originale e di tutti gli accessori, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso;
d) le spese di spedizione per la restituzione saranno a carico esclusivo del Cliente;
e) qualora l’etichettatrice risulti danneggiata, mancante di componenti o non funzionante, verrà applicata un’ulteriore penale pari a €150.

5.2. Il mancato adempimento delle condizioni sopra indicate comporta la decadenza di ogni beneficio della promozione e l’obbligo di rimborso dei valori economici derivanti dagli sconti applicati.


6. Obblighi del Cliente

6.1. Il Cliente si impegna a:

  • Utilizzare l’etichettatrice e il software secondo le indicazioni fornite;
  • Garantire la corretta conservazione e manutenzione dell’etichettatrice durante il periodo di vincolo;
  • Rispettare le obbligazioni economiche previste dalla presente offerta e dai relativi contratti di servizio.

7. Responsabilità

7.1. Chemichal S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti derivanti da uso improprio del Gestionale HaccpOK o dell’etichettatrice fornita.
7.2. Eventuali malfunzionamenti imputabili a incuria o uso scorretto rimangono responsabilità del Cliente.


8. Modifiche all’Offerta

8.1. Chemichal S.p.A. si riserva il diritto di modificare, sospendere o annullare la presente offerta in qualsiasi momento, senza preavviso, fermo restando che tali modifiche non avranno effetto sui contratti già conclusi.


9. Trattamento dei Dati Personali

9.1. Il trattamento dei dati personali del Cliente avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell’informativa privacy pubblicata sui canali ufficiali di Chemichal S.p.A.


10. Legge Applicabile e Foro Competente

10.1. La presente offerta è regolata dalla legge italiana.
10.2. Per tutte le controversie inerenti all’interpretazione, esecuzione e validità dei presenti Termini e Condizioni, è competente in via esclusiva il Foro di Lagonegro (PZ).


11. Accettazione

L’acquisto dell’offerta comporta l’accettazione integrale e senza riserva dei presenti Termini e Condizioni, che il Cliente dichiara di aver letto, compreso e approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento alle clausole relative a:

  • vincolo contrattuale (art. 3),
  • recesso anticipato e penali (art. 5),
  • responsabilità (art. 7),
  • foro competente (art. 10).